Cass. civ. n. 10634 del 23 aprile 2025

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI Verbali ispettivi - Valore probatorio - Dichiarazioni rese dagli interessati agli ispettori - Rilievo maggiore rispetto alle dichiarazioni rese in giudizio - Condizioni.


I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9251 del 2010

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

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