Cass. civ. n. 403 del 13 gennaio 2010
Testo massima n. 1
Il procedimento previsto dall'art. 2409 c.c. per il controllo giudiziario della società per azioni non è applicabile alla società a responsabilità limitata, in tal senso deponendo, oltre alla diversità dei connotati attribuiti a tale tipo di società dalla riforma organica di cui al D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, la formulazione letterale dell'art. 2488 c.c. (nel testo introdotto dal D.L.vo n. 6 cit.) e dell'art. 92 disp. att. c.c., nonché, per le ipotesi in cui sia obbligatoria la costituzione del collegio sindacale, la genericità del rinvio alla disciplina delle società per azioni contenuto nell'art. 2477 c.c., il quale va pertanto riferito ai soli requisiti professionali ed alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei sindaci previste dagli artt. 2397 e ss. c.c., conformemente all'intento manifestato dal legislatore di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci.
Testo massima n. 2
L'ordinanza del tribunale, la quale abbia dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 2409 c.c., è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. unicamente per la parte della decisione contenente la condanna degli originari istanti alle spese del procedimento.
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