Cass. civ. n. 10648 del 23 aprile 2025
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Orario di lavoro - Definizione - Conseguenze - Turni di pernottamento presso il luogo di lavoro - Obbligatorietà - Diritto ad una retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. - Sussistenza - Fattispecie relativa al c.c.n.l. cooperative sociali del 2010.
In base alla normativa dell'U.E., come interpretata dalla Corte di giustizia ed attuata nell'ordinamento italiano, le nozioni di "orario di lavoro" e di "riposo" si escludono a vicenda, sicché il tempo in cui il lavoratore è tenuto al pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non comportante interventi lavorativi, va considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito secondo i criteri di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, secondo cui i turni di reperibilità notturna, con obbligo di presenza sul posto di lavoro, non dessero diritto al compenso per il lavoro straordinario notturno ma all'indennità fissa mensile di reperibilità notturna, esclusa dal computo dell'orario di lavoro, prevista dall'art. 57 c.c.n.l. cooperative sociali del 2010, senza verificare però se la sua misura fosse conforme ai parametri costituzionali).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Direttive Commissione CEE 04/11/2003 num. 88