Cass. civ. n. 236 del 18 gennaio 1978

Testo massima n. 1


L'art. 2434 c.c. dettato per le società per azioni ma applicabile per analogia anche alle associazioni non riconosciute stabilisce che la responsabilità dei direttori generali per irregolarità nella gestione sociale non è esclusa dalla approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. Tuttavia, la presentazione del bilancio da parte degli organi sociali responsabili dell'associazione (tesorerie, collegio sindacale, presidente e giunta esecutiva) comporta approvazione e ratifica della relativa predisposizione, le quali escludono il licenziamento in tronco del direttore per irregolarità nella formazione del bilancio stesso.

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