Cass. civ. n. 10667 del 23 aprile 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 - Autonoma impugnabilità - Ammissibilità - Fondamento.


In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche sulle quali la stessa si fonda, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, dovendosi pertanto ritenere immediatamente impugnabile anche l'avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 15957 del 2015

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 ter CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

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