Cass. civ. n. 611 del 26 gennaio 1996
Testo massima n. 1
Il negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale di una società per azioni ha natura consensuale, e non reale, essendo il versamento dei tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte, previsto dall'art. 2439 c.c., come quello da effettuare al momento della costituzione della società (art. 2329, n. 2, c.c.) rispetto al quale è ipotizzata la mora (art. 2334, comma 2) e la cui mancanza dà luogo, se l'atto costitutivo venga ugualmente omologato, alla cosiddetta nullità della società (art. 2332, n. 6) un'obbligazione derivante dal contratto e non elemento costitutivo dello stesso.