Cass. civ. n. 10683 del 20 aprile 2023
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - "FACTUM PRINCIPIS" - ONERE DELLA PROVA
Inadempimento - Esonero del debitore da responsabilità - Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore - Prova della non imputabilità - Necessità - Contenuto - Configurabilità di un "factum principis" - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
In materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva negato che il sequestro preventivo dell'impresa, disposto nell'ambito di un procedimento penale a carico del debitore, fosse idoneo ad integrare l'impossibilità assoluta, anche temporanea, idonea ad estinguere l'obbligazione, non potendosi ritenere la condotta del debitore esente da colpa).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1256
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.