Cass. civ. n. 10686 del 19 aprile 2024
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE
Assegnazione della casa familiare - Assoggettamento dell'immobile a procedura concorsuale - Creditore ipotecario antecedente - Vendita coattiva dell'immobile come libero - Facoltà - Immobile posto in vendita gravato dal diritto di abitazione - Opponibilità all’aggiudicatario - Sussistenza - Fondamento.
In caso di vendita forzata di un immobile che è oggetto di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, il creditore che ha iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione dell'assegnazione può, ex art. 2812, comma 1, c.c., far vendere coattivamente il bene come libero; tuttavia, qualora ciò non accada e l'immobile sia posto in vendita gravato dal diritto di abitazione, tale diritto è opponibile all'aggiudicatario, poiché l'oggetto dell'acquisto e la sua esatta consistenza, nei limiti di quanto determinato dal provvedimento che ha disposto la vendita, sono univocamente percepibili dal pubblico dei potenziali offerenti.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST.
Cod. Civ. art. 337 sexies
Cod. Civ. art. 2643
Cod. Civ. art. 2644
Cod. Civ. art. 2808 com. 1
Cod. Civ. art. 2919