Cass. civ. n. 10693 del 23 aprile 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito d'impresa - Spese legali - Deducibilità - Prova della prestazione del professionista - Onere a carico del contribuente - Ricezione e pagamento della fattura - Irrilevanza.


In tema di determinazione del reddito d'impresa, i costi relativi alle spese legali sono deducibili nell'esercizio di riferimento solo ove il contribuente dimostri l'ultimazione della prestazione del professionista, almeno fino a quel momento, essendo irrilevanti la ricezione ed il pagamento della fattura.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14477 del 2003

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 1
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 2
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

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