Cass. civ. n. 10703 del 23 aprile 2025

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA' - LEGITTIMAZIONE Azione di nullità contrattuale - Legittimati - Interesse ad agire - Dimostrazione dell'interesse in concreto delle parti - Necessità - Esclusione - Fondamento.


La locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2670 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1421
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

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