Cass. civ. n. 10711 del 20 aprile 2023
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE Separazione coniugi - Addebito - Patologia psichiatrica non comportante incapacità di intendere e volere - Esonero del giudice dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali in relazione all’art. 143 c.c. e alla loro efficacia causale sulla crisi coniugale - Esclusione.
In tema di separazione dei coniugi, ove uno di essi sia affetto da una patologia psichiatrica che non comporti un'effettiva incapacità di intendere e volere, il giudice, ai fini della pronunzia di addebito, non è esonerato dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali allo scopo di accertare l'eventuale violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e la loro efficacia causale nella crisi coniugale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.