Cass. civ. n. 10719 del 22 aprile 2024

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Pagamenti eseguiti dal solvens tramite intermediario - Revocabilità ex art. 67, comma 2, l.fall. - Presupposti - Legittimato passivo - Beneficiario finale della prestazione - Condizioni - Fondamento.


In tema di revocatoria fallimentare, i pagamenti eseguiti tramite intermediari specializzati sono revocabili nei confronti del beneficiario finale della prestazione dovuta dal debitore, poi fallito, e non nei confronti dell'intermediario accipiens, solo ove quest'ultimo abbia utilizzato la provvista precostituita dall'ordinante in favore dell'effettivo destinatario e non quando, a fronte di preesistenti debiti del solvens nei confronti dell'accipiens, risulti che i versamenti abbiano avuto una funzione solutoria, poiché, in tal caso, la funzione di intermediazione nel pagamento è assorbita da una funzione creditizia.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 34494 del 2023

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 70 com. 1
Cod. Civ. art. 1719
Cod. Civ. art. 1720
Cod. Civ. art. 1388

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