Cass. civ. n. 10731 del 23 aprile 2025

Testo massima n. 1


EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE Alloggio di edilizia residenziale pubblica - Box pertinenziale - Applicabilità della disciplina relativa al diritto di riscatto previsto dagli artt. 2 e 3 della l. n. 60 del 1963 - Tutelabilità ex art. 2932 c.c. - Esclusione - Fondamento.


In tema di edilizia residenziale pubblica, la disciplina relativa al diritto di riscatto, previsto dagli artt. 2 e 3 della l. n. 60 del 1963, che attribuisce al conduttore il diritto, suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., di convertire il contratto di locazione in compravendita, concerne solo gli alloggi e non può essere esteso alle autorimesse pertinenziali, rispetto alle quali non sussiste alcuna finalità di carattere sociale, tale da giustificare un trattamento speciale e privilegiato, nella prospettiva tracciata dall'art. 47 Cost. di favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3280 del 2021

Normativa correlata

Legge 14/02/1963 num. 60 art. 2
Legge 14/02/1963 num. 60 art. 3
Cod. Civ. art. 2932

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