Cass. civ. n. 10739 del 20 aprile 2023
Testo massima n. 1
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA
Cartella di pagamento - Notificazione - Invalidità - Conseguenze - Inidoneità allo svolgimento della funzione di precetto - Atto di intimazione di pagamento - Configurabilità - Pervenimento all'indirizzo del destinatario - Applicabilità degli artt. 1334 e 1335 c.c. - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Sussistenza - Fattispecie.
L'invalidità della notificazione della cartella esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare (sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso che la notifica della cartella, invalida perché eseguita per tramite di un'agenzia privata, fosse idonea a interrompere la prescrizione).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1219
Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2943 com. 4
Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.