Cass. civ. n. 1076 del 16 gennaio 2023
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IPOTECA GIUDIZIALE Ipoteca giudiziale iscritta ex art. 156, comma 5, c.c. - Istanza di cancellazione - Accertamento del giudice - Pericolo di inadempimento dell'obbligato - Necessità - Conseguenze.
In tema di ipoteca giudiziale, ove sia richiesta la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza della sentenza di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., il giudice avanti al quale sia proposta la relativa istanza è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a emanare, in mancanza, l'ordine di cancellazione previsto dall'art. 2884 c.c.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2818
Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST.
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8