Cass. civ. n. 10767 del 21 aprile 2023

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese di lite - Accoglimento della domanda di rivendica - Terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall’attore in rivendica - Spese sostenute dal chiamato - A carico del chiamante - Esclusione - A carico del convenuto - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.


In tema di spese di lite, in caso di accoglimento della domanda di rivendica, le spese di lite del terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore, pur in mancanza di un rapporto processuale e sostanziale diretto tra il convenuto ed il chiamato in causa, sono legittimamente poste a carico non dell'attore chiamante, ma del convenuto che, con le proprie infondate pretese

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 6255 del 1991

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1485
Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 106
Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

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