Cass. civ. n. 4600 del 18 maggio 1996

Testo massima n. 1


Il presidente di una società cooperativa ha la capacità di compiere attività negoziale per conto della società stessa (nella specie, trattavasi dell'accettazione della domanda di entrare a far parte della cooperativa), salvo che diversamente non risulti dallo statuto o dall'atto costitutivo, atteso che, sebbene l'art. 2525 c.c., in materia di cooperative s.r.l., disponga che l'ammissione di un nuovo socio è fatta con delibera degli amministratori su domanda dell'interessato, tuttavia in forza del precedente art. 2384 (in materia di società per azioni), al quale l'art. 2516 (sulle cooperative) rinvia, gli amministratori che hanno la rappresentanza della società tra i quali, in mancanza di diversa statuizione dell'atto costitutivo o dello statuto, deve ricomprendersi principalmente il presidente della cooperativa possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Testo massima n. 2


La mancata comparizione di una delle parti nel giudizio riassunto dopo la sua interruzione (per morte del procuratore o qualsiasi altro motivo) non fa venir meno l'efficacia degli atti, precedenti all'interruzione, posti in essere dalla parte in tutto il periodo durante il quale essa ha regolarmente partecipato al giudizio.

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