Cass. civ. n. 10778 del 24 aprile 2025
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Notificazione di un atto processuale - Ordine di rinnovazione - Nullità della notificazione in rinnovazione - Ulteriore ordine di rinnovazione - Esclusione - Notificazione tempestivamente effettuata, ma carente sul piano contenutistico - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di notificazione di un atto processuale, l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione non consente di ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., poiché la perentorietà del termine assegnato dal giudice impedisce, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., che lo stesso possa essere prorogato o concesso nuovamente, salva la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini ed essendo irrilevante l'esistenza di una notificazione che, seppur correttamente effettuata sul piano formale, in quanto tempestiva, sia inidonea, in ragione della carenza contenutistica, a soddisfare la finalità di dare al destinatario adeguata notizia dell'atto processuale, in modo da metterlo nelle condizioni di esercitare pienamente il suo diritto di difesa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 162
Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.