Cass. civ. n. 10786 del 24 aprile 2025
Testo massima n. 1
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA' Intervento in causa - Principio della soccombenza - Applicabilità - Condizioni - Legittimazione o interesse - Irrilevanza - Fattispecie.
Il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo una posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, nel provvedere sulle spese in sede di rinvio, non aveva tenuto conto della soccombenza reciproca in grado d'appello derivante dall'essere stato accolto l'appello incidentale ma rigettato quello proposto in via principale da altra parte, sostenuto adesivamente dall'appellante in via incidentale).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 97
Cod. Proc. Civ. art. 105
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.