Cass. civ. n. 9565 del 21 luglio 2000
Testo massima n. 1
Qualora lo statuto di una cooperativa preveda il deferimento delle controversie tra società e soci ad un collegio di probiviri, affinché sia assicurato il requisito di ordine pubblico della imparzialità della decisione, è necessario che la nomina dei probiviri provenga anche dal socio in lite; ne consegue che, qualora la controversia abbia ad oggetto l'esclusione del socio, non è possibile procedere ad una valida nomina, non potendo il socio escluso partecipare alla relativa assemblea.