Cass. civ. n. 10794 del 24 aprile 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Nullità della sentenza di primo grado per vizio di costituzione del giudice - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Decisione sulle spese di appello - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Il giudice d'appello che rinvia la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo, perché con quel provvedimento chiude il giudizio davanti a sé. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità del principio anche in ipotesi di erronea rimessione al giudice di primo grado, per vizio di costituzione del giudice, non sindacabile in quanto non impugnata).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.