Cass. civ. n. 108 del 04 gennaio 2023

Testo massima n. 1


In tema di esecuzione forzata, laddove l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - resa all'esito della dichiarazione positiva del terzo pignorato - non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva intentata dal creditore, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla suddetta ordinanza, nei confronti del terzo pignorato, quest'ultimo non può far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10912 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 547
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

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