Cass. civ. n. 108 del 03 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI Costituzione tardiva del contumace - Produzione nuovi documenti - Ammissibilità - Fondamento.


In tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16800 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.

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