Cass. civ. n. 10808 del 21 aprile 2023
Testo massima n. 1
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE
Opera parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del permesso di costruire - Nullità del contratto - Esclusione - Appaltatore quale “nudus minister” - Responsabilità contrattuale nei confronti del committente - Esclusione - Diritto al compenso - Spettanza.
In tema di appalto, la realizzazione dell'opera in modo parzialmente difforme dalle prescrizioni del permesso di costruire non determina la nullità dell'appalto, sicché l'appaltatore che abbia agito quale "nudus minister" del committente, seguendone pedissequamente le direttive e le istruzioni nell'esecuzione del contratto, non può ritenersi responsabile per inadempimento e conserva il diritto al compenso.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1655
Cod. Civ. art. 1657
Cod. Civ. art. 1346
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.