Cass. civ. n. 10811 del 24 aprile 2023
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE Enti pubblici non economici - Rapporti di lavoro di diritto privato - Applicazione dei principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 - Sussistenza - Svolgimento in fatto di mansioni superiori - Diritto al superiore inquadramento - Esclusione - Fattispecie.
La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato, pertanto, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001; ne consegue che, in applicazione dell'art. 52 del medesimo d.lgs., l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore. (Principio espresso rispetto al personale operaio dell'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) il cui rapporto, ai sensi dell'art. 12, co. 3, l.r. Puglia n. 3 del 2010, nel testo "ratione temporis" applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 CORTE COST. PENDENTE
Legge Reg. Puglia 25/02/2010 num. 3 art. 12 com. 3
Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.