Cass. civ. n. 10811 del 24 aprile 2025
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Accollo cd. "non allo scoperto" - Dichiarazione di inefficacia ex art. 67 l.f. - Fondamento - Presupposti.
L'accollo cd. "non allo scoperto", nel quale, cioè, l'accollante è obbligato verso il debitore, poi fallito, e il suo pagamento vale ad estinguere entrambi i debiti, trattandosi di pagamento riferibile al debitore fallito, rientra tra i possibili modi di pagamento del terzo soggetto a revocatoria fallimentare, conservando tutti i presupposti a tal fine rilevanti, quali la soddisfazione di un creditore fuori del fallimento con risorse provenienti dal patrimonio del fallito, ancorché per il tramite di un terzo, e la corrispondente lesione della par condicio creditorum.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1273