Cass. civ. n. 503 del 23 gennaio 1996

Testo massima n. 1


Dalla coordinata lettura degli artt. 2553 e 2554 c.c. si ricava che l'unica regola inderogabile della disciplina dell'associazione in partecipazione (applicabile anche al contratto di cointeressenza) è quella del divieto di partecipazione dell'associato alle perdite in misura superiore al suo apporto, mentre le parti hanno facoltà di determinare la partecipazione alle perdite in misura diversa da quella della partecipazione agli utili ovvero di escludere del tutto la partecipazione alle perdite (cosiddetta cointeressenza impropria).

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