Cass. civ. n. 10814 del 24 aprile 2025
Testo massima n. 1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Rigetto dell'istanza di correzione - Rilevanza ai fini dell'interpretazione o integrazione del provvedimento - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 288