Cass. civ. n. 10814 del 24 aprile 2025

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Rigetto dell'istanza di correzione - Rilevanza ai fini dell'interpretazione o integrazione del provvedimento - Esclusione - Fondamento.


L'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 26047 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 288

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