Cass. civ. n. 15175 del 24 novembre 2000

Testo massima n. 1


Nell'associazione in partecipazione, l'apporto cui è tenuto l'associato ex art. 2549 c.c. può essere della più varia natura, patrimoniale od anche personale. Esso può, pertanto, consistere anche nell'attività di intermediazione per la conclusione di determinati affari.

Testo massima n. 2


Non è incompatibile con la natura del contratto di associazione in partecipazione la previsione della corresponsione in favore dell'associato di una somma fissa priva di ogni riscontro con gli utili effettivamente conseguiti.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

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