Cass. civ. n. 10824 del 24 aprile 2023

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE Condominio - Convocazione dell’assemblea dei condòmini - Legittimato alla convocazione - Condòmino apparente - Esclusione - Effettivo proprietario dell’unità immobiliare - Onere di verifica da parte dell’amministratore - Sussistenza - Obblighi di comunicazione all’amministratore in capo ai condòmini ai sensi degli artt. 1130, comma 6 c.c. e 63, comma 5, disp. att. c.c. - Irrilevanza.


All'assemblea condominiale deve essere convocato l'effettivo titolare del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, indipendentemente dalla avvenuta comunicazione all'amministratore della eventuale vicenda traslativa ad essa relativa, non incidendo la disciplina in ordine alla tenuta del registro di anagrafe condominiale, di cui all'art. 1136, comma 6 c.c., e all'obbligo solidale per il pagamento dei contributi in caso di cessione dei diritti, di cui all'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., sull'acquisizione dello "status" di condomino e sulle conseguenti legittimazioni.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8824 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1136 com. 6
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 5
Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 3
Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE