Cass. civ. n. 10830 del 24 aprile 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura apposta a margine o in calce - Requisito della specialità - Sussistenza - Errori materiali - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.


Il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce all'atto è presuntivamente riferibile all'attività difensiva compiuta con l'atto a cui accede, in ragione della specialità della procura così collocata, sicché sono irrilevanti gli eventuali errori materiali in essa contenuti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di ius postulandi in quanto la procura in calce all'atto introduttivo risultava apparentemente rilasciata per un procedimento diverso, in ragione dell'erronea indicazione nel corpo di un soggetto conferente diverso da quello effettivo, il quale, però, aveva effettivamente e correttamente sottoscritto il mandato).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27302 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 156

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