Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 623 del 22 gennaio 1983

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 623 del 22 gennaio 1983

Testo massima n. 1

La cessione di azienda, così come l’affitto di essa, non comporta il passaggio al cessionario o all’affittuario, assieme all’azienda, della relativa impresa, ma determina normalmente una soluzione di continuità tra la precedente e la successiva gestione, che deve ritenersi del tutto distinta ed indipendente dalla prima, in quanto l’impresa, quale attività economica organizzata per la gestione di un’azienda [ art. 2555 c.c. ], è inseparabile dall’imprenditore, di cui costituisce un modo di operare, sicché, pur non confondendosi con costui, ha carattere eminentemente soggettivo ed è perciò estranea al contenuto obiettivo dell’azienda, che sola può essere oggetto di rapporti giuridici.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze