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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1294 del 5 febbraio 2000

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1294 del 5 febbraio 2000

Testo massima n. 1

Le disposizioni contenute nell’art. 2558 c.c. in ordine alla successione dell’acquirente dell’azienda, salvo patto contrario, nei contratti stipulati per l’esercizio della stessa non ancora interamente eseguiti, che non abbiano carattere personale, possono trovare applicazione, in virtù di interpretazione estensiva, con conseguente esclusione della responsabilità dell’acquirente in ordine ai contratti già eseguiti, solo in ogni altra analoga ipotesi in cui si verifichi sostituzione di un imprenditore ad un altro nell’esercizio dell’impresa, come conseguenza diretta della volontà delle parti, ovvero di un fatto dalle medesime espressamente previsto. Pertanto, nel caso di contratto di compravendita di immobile ove siano ancora in corso lavori appaltati dall’alienante, deve escludersi l’applicabilità di dette disposizioni, in assenza della dimostrazione che si versi in tema di trasferimento di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, ed in mancanza di indagine sulla volontà dei contraenti.

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