Cass. civ. n. 10860 del 24 aprile 2025

Testo massima n. 1


TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - BOLZANO - IN GENERE Masi chiusi - Estensione - Atti privatistici modificativi - Autorizzazione dell'apposita Commissione - Natura.


In tema di masi chiusi, ai fini della modifica della loro estensione tramite atti privatistici, è necessaria, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, l'autorizzazione dell'apposita commissione amministrativa, ai sensi dell'art. 9 della legge della Provincia di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 (recepito nel T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978 n. 32), che non svolge il ruolo di mera "condicio juris", ma ha l'effetto di rendere commerciabili beni altrimenti indisponibili e che, pertanto, deve precedere l'atto per cui è prescritta e non può utilmente seguirlo con effetti di convalidazione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 8524 del 1994

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Legge Reg. Bolzano 29/03/1954 num. 1 art. 9
Legge Reg. Bolzano 29/03/1954 num. 1 art. 36
Legge Reg. Bolzano 25/07/1978 num. 33 art. 4
Decr. Pres. Giunta Provv. 28/12/1978 num. 32 art. 9

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