Cass. pen. n. 10861 del 13 marzo 2025
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Riqualificazione giuridica del fatto - Ritenuta non configurabilità dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Declaratoria di incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale - Necessità - Conseguenze.
In tema di misure cautelari personali, il tribunale del riesame che riqualifica giuridicamente il fatto, escludendone la riconducibilità a taluna delle fattispecie delittuose indicate nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. anche solo in forza dell'esclusione di un'aggravante, è tenuto a dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, con conseguente onere di verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento genetico, conservando il potere di annullarlo, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, ovvero di provvedere a norma dell'art. 27 cod. proc. pen. nel diverso caso in cui ravvisi l'urgenza anche di una soltanto delle esigenze cautelari riscontrate. Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST.
Massime precedenti
Normativa correlata
Costituzione art. 111 com. 2
Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1)
Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.