Cass. civ. n. 10862 del 24 aprile 2023
Testo massima n. 1
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Diritti di obbligazione - Foro del domicilio del creditore al tempo della scadenza dell’obbligazione - Cessione del credito - Accertamento del tempo di scadenza dell’obbligazione - Cessione perfezionata dopo la scadenza dell’obbligazione - Competenza del foro del luogo di domicilio del cedente al tempo della scadenza - Sussistenza.
Nel caso in cui il credito sia stato oggetto di cessione opponibile al debitore, ai fini dell'individuazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il luogo del domicilio del creditore cessionario rileva solo qualora la cessione sia stata conclusa e notificata al debitore prima della scadenza dell'obbligazione, dovendosi altrimenti avere riguardo al luogo in cui il creditore cedente, al tempo della scadenza, aveva il domicilio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.