Cass. civ. n. 10865 del 24 aprile 2023
Testo massima n. 1
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA Conferimento a persona giuridica - Ammissibilità - Fondamento.
L'incarico di amministratore del condominio può essere conferito, oltre che a una persona fisica, anche a una persona giuridica, tenuto conto che quest'ultima non soffre di limitazioni di capacità, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e che essa è in grado di offrire, quanto all'adempimento della relativa obbligazione ed all'imputazione della conseguente responsabilità, un grado di affidabilità pari a quello della persona fisica.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1130
Cod. Civ. art. 1131