Cass. civ. n. 10865 del 24 aprile 2023

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA Conferimento a persona giuridica - Ammissibilità - Fondamento.


L'incarico di amministratore del condominio può essere conferito, oltre che a una persona fisica, anche a una persona giuridica, tenuto conto che quest'ultima non soffre di limitazioni di capacità, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e che essa è in grado di offrire, quanto all'adempimento della relativa obbligazione ed all'imputazione della conseguente responsabilità, un grado di affidabilità pari a quello della persona fisica.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 1406 del 2007

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1130
Cod. Civ. art. 1131

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