Cass. civ. n. 10867 del 24 aprile 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 bis c.p.c. - Ordinanza di rigetto - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Ragioni.


È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 624-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento inidoneo al passaggio in giudicato avverso il quale l'ordinamento appresta il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25411 del 2019

Normativa correlata

Costituzione art. 111 com. 7
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 624 bis

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE