Cass. civ. n. 10867 del 24 aprile 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 bis c.p.c. - Ordinanza di rigetto - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Ragioni.
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 624-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento inidoneo al passaggio in giudicato avverso il quale l'ordinamento appresta il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 624 bis