Cass. civ. n. 10869 del 24 aprile 2023
Testo massima n. 1
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Azione di reintegra nel possesso di bene condominiale e conseguente domanda di risarcimento del danno - Attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130 n. 4 c.c. - Conseguenze - Delibera di rinuncia all’azione di spoglio adottata dall’assemblea condominiale - Vincolatività per l'amministratore - Esclusione - Delibera di autorizzazione assembleare alla proposizione dell'azione di risarcimento del danno per lesione del possesso di bene condominiale da parte dell'amministratore - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di condominio, tra gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio, rientranti nelle attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130 n. 4 c.c., sono ricomprese le azioni di reintegrazione del possesso dei beni condominiali e quelle, connesse, di risarcimento del danno derivante dalle lesioni del possesso di detti beni, con la conseguenza che, da un lato, l'eventuale delibera di rinuncia all'azione di reintegrazione autonomamente intrapresa dall'amministratore non vincola quest'ultimo e, dall'altro, la proposizione dell'azione di risarcimento del danno per lesione del possesso del bene condominiale, da parte dell'amministratore, non necessita dell'autorizzazione dell'assemblea.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1130
Cod. Civ. art. 1138
Cod. Proc. Civ. art. 75
Cod. Proc. Civ. art. 81