Cass. civ. n. 10870 del 24 aprile 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro - Art. 2704 c.c. - Applicabilità nei confronti dell'Amministrazione finanziaria - Fondamento.


Ai fini dell'imposta di registro, sulla base della normativa tributaria vigente, l'Amministrazione finanziaria deve essere ricompresa nel concetto di terzo di cui all'art. 2704 c.c., in quanto titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 7621 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2704
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 18
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43

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