Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2108 del 3 marzo 1994

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2108 del 3 marzo 1994

Testo massima n. 1

Agli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c. il quale richiede come elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio della azienda trasferita, la risultanza di detti debiti dai libri contabili obbligatori, l’obbligatorietà prevista dagli artt. 25 e 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 della tenuta del registro degli acquisti non costituisce da sola elemento sufficiente per ritenere sussistente una completa equiparazione dei libri e dei registri Iva ai libri contabili obbligatori previsti dal codice civile all’art. 2214, cui si riferisce l’art. 2560, giacché, mentre l’efficacia probatoria di questi ultimi deriva espressamente dalla normativa codicistica [ artt. 2709, 2710 ] ed attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all’esercizio dell’impresa, i registri Iva non hanno alcuna rilevanza probatoria nei rapporti di debito e di credito registrati, ma svolgono solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale e sono diretti da un Iato a consentire al contribuente l’esatto versamento dell’imposta e, dall’altro, a permettere il controllo degli uffici.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze