Cass. civ. n. 8764 del 27 agosto 1990

Testo massima n. 1


Ai fini della tutela della ditta, ai sensi dell'art. 2564 c.c., incombe all'attore, che deduca il pericolo di confusione e chieda l'adozione di modificazioni ed integrazioni alla ditta concorrente, l'onere di provare che egli ha adottato per primo la denominazione sociale e che la denominazione usata dal convenuto è tale da suscitare confusione, per esservi identità nel tipo e nel luogo dell'attività imprenditoriale, mentre spetta al convenuto, il quale deduca che l'identità del tipo di attività si è verificata per un successivo ampliamento di quella dell'attore, fornire la prova di tale circostanza, ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, c.c.

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