Cass. pen. n. 10897 del 21 novembre 2023

Testo massima n. 1


REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - Art. 577, comma terzo, cod. pen. - Sentenza della Corte costituzionale n. 197 del 2023 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Annullamento con rinvio della decisione in cui sia stato formulato il giudizio di equivalenza - Condizioni.


La declaratoria di incostituzionalità del disposto di cui all'art. 577, comma terzo, cod. pen., nella parte in cui vieta al giudice di valutare in termini di prevalenza le attenuanti di cui agli artt. 62, comma primo, n. 2) e 62-bis cod. pen., deliberata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 197 del 2023, non comporta l'annullamento con rinvio della decisione nella quale sia stato formulato il giudizio di equivalenza tra la citata aggravante e le attenuanti generiche, nel caso in cui dall'esame della motivazione risulti, in modo inequivoco, che la disposizione dichiarata illegittima non ha avuto alcuna incidenza nella determinazione della pena.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 38822 del 2022

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 577 com. 3 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 62 lett. 2
Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Cod. Pen. art. 577 com. 1

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