Cass. civ. n. 109 del 3 gennaio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE


Ritardo nella contestazione - Vizio del procedimento disciplinare - Condizioni – Ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore - Necessità - Fondamento.


In tema di licenziamenti per motivi disciplinari, il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza.

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Riferimenti normativi

Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 29627/2018

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