Cass. civ. n. 10902 del 23 aprile 2024
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Azienda - Cessione - Contratti a prestazione continuativa e periodica in corso - Debiti successivi alla successione contrattuale correlata ex lege alla cessione di azienda - Responsabilità dell’acquirente - Fondamento - Fattispecie in tema di somministrazione.
In caso di cessione d'azienda, dei debiti per il pagamento di prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento risponde il solo acquirente, per effetto del suo subentro ex lege nei contratti in corso a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite da alcuna delle parti, mentre, ai sensi dell'art. 2560 c.c., l'alienante risponde soltanto dei debiti residuati da contratti in cui il terzo contraente abbia già adempiuto la propria prestazione prima della cessione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione a un decreto ingiuntivo di condanna del cedente l'azienda al pagamento del corrispettivo di energia elettrica somministrata dopo la cessione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2560