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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13822 del 23 luglio 2004

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13822 del 23 luglio 2004

Testo massima n. 1

L’art. 2572 c.c., ponendo in capo al rivenditore il divieto di sopprimere il marchio del produttore [ così ribadendo la previsione dell’art. 12 R.D. 21 giugno 1942, n. 929 ], si riferisce all’ipotesi di prodotti o merci destinati alla circolazione, e quindi è rivolto esclusivamente a tutelare il produttore nei rapporti con il venditore e nei successivi rapporti del rivenditore con i commercianti contro eventuali alterazioni e contraffazioni del marchio; estranea, invece, alla previsione di tale norma è l’ipotesi di vendita di beni non destinati al commercio successivo, ma all’uso personale dell’acquirente.

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