Cass. civ. n. 10916 del 25 aprile 2025

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA Conferimento di procura per il compimento dell'atto di costituzione in mora - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Intimazione scritta ad adempiere effettuata dal legale - Interruzione della prescrizione - Idoneità - Fattispecie.


Ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto idonea a interrompere la prescrizione la comunicazione proveniente dal legale del creditore, pur in assenza di una specifica procura in forma scritta, desumendo la prova presuntiva del suo conferimento dal fatto che lo stesso legale aveva poi patrocinato la causa intrapresa dall'intimante).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 7097 del 2012

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1219
Cod. Civ. art. 1324
Cod. Civ. art. 1392

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