Cass. civ. n. 10917 del 25 aprile 2025

Testo massima n. 1


PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU' BREVE Ripetizione dell'indebito - Pagamenti indebiti con cadenza periodica - Carattere periodico del diritto al rimborso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di prescrizione - Fattispecie.


La ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l'accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti. (Fattispecie relativa alla domanda di restituzione delle ritenute operate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31527 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2948 lett. 4
Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 129
DPR 30/04/1970 num. 369 art. 47 bis

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