Cass. civ. n. 5152 del 27 luglio 1983
Testo massima n. 1
Un negozio traslativo dell'azienda investe, salvo deroghe previste dalla legge o dalle parti, tutti, unitariamente, i suoi componenti, nonché i rapporti costituiti per l'esercizio dell'impresa, ed anche le azioni, sebbene non ancora proposte, atte a recuperare taluno dei componenti dell'azienda che sia stato invalidamente disaggregato mediante una precedente alienazione affetta da nullità. In particolare, con l'alienazione dell'azienda rimane trasferito all'acquirente, salvo diversa pattuizione delle parti, il diritto all'uso esclusivo del marchio costituito da una denominazione di fantasia (art. 2573, comma secondo, c.c.), e quindi, ove il marchio stesso sia stato oggetto di precedente trasferimento ad altri e affetto da nullità, anche l'azione diretta a far dichiarare tale nullità ed a recuperare il marchio all'azienda medesima.