Cass. civ. n. 10926 del 26 aprile 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Procedimento d’appello - Atto di citazione - Inesistenza di tutti gli elementi relativi alla “vocatio in ius” - Inammissibilità dell’appello - Esclusione - Rinnovazione dell’atto di citazione e sanatoria della nullità con efficacia “ex tunc” - Sussistenza - Fattispecie.


La mancanza nell'atto di citazione d'appello di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in ius", non determina l'inammissibilità del gravame, dovendosi disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati con efficacia "ex tunc". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto che la mancanza, nell'atto di citazione notificato e iscritto a ruolo, dell'indicazione della data di udienza di comparizione e degli inviti previsti dall'art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., vigente "ratione temporis", non poteva essere sanata con la costituzione dell'appellato, né con la rinnovazione della citazione, ritenendo inapplicabile l'art. 164 c.p.c. al giudizio d'appello.)

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 544 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 342
Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

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